Art. 36.
(Manomissione degli archivi informatici degli organismi informativi).

      1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico), 617 (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-bis (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-ter (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale, sono aumentate dalla metà a due terzi se commesse in danno degli archivi degli organismi informativi, delle apparecchiature da questi utilizzati sia all'interno che all'esterno delle sedi degli uffici o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni o atti coperti da segreto di Stato.
      2. La pena è aumentata quando l'autore è per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, tutela e sicurezza degli archivi degli organismi informativi.

 

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